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La definizione degli organismi paritetici – già presenti in passato e sorti dapprima nel settore dell’edilizia – è fornita dall’art. 2, co.1°, lett. ee D.Lgs.81/08 che sancisce quanto segue:
“organismi paritetici”: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per:
- La programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi ai fini prevenzionistici
- Lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
- L’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia
- Ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.
Le funzioni degli “organismi paritetici sono invece individuate dall’art. 51 T.U., come da ultimo modificato dall’art. 30, D.Lgs. 106/09. Prevede detta norma che gli organismi paritetici, tra l’altro:
- hanno il compito di supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e, a tal fine, possono effettuare “sopralluoghi sui luoghi di lavoro” rientranti nella loro competenza territoriale ove dispongano di personale in possesso di specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- rappresentano la sede di “prima istanza” per la risoluzione di controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti;
- svolgono, anche mediante CONVENZIONI, attività di programmazione di attività formative, anche attraverso l’impiego delle risorse interprofessionali (di cui all’art. 118 L.23/12/2000 n°388, e di cui all’art. 12 D.Lgs. 10/09/2003 n° 276), di elaborazione e raccolta delle buone prassi, di assistenza alle imprese per l’attuazione degli adempimenti previsti dal T.U.;
- hanno la funzione (ora riconosciuta dal D.Lgs. 106/09) di “validare” l’erogazione di appositi servizi di supporto alle imprese nonché l’adozione e l’attuazione, da parte delle imprese, di un “modello di gestione della sicurezza”, anche attraverso l’istituzione di specifiche “commissioni” tecnicamente competenti; tale asseverazione avviene su richiesta dell’impresa interessata e consta nel rilascio, da parte dell’organismo paritetico, di una “attestazione” di cui gli organi di vigilanza (ad esempio Ispettorato del Lavoro, Nucleo CC Ispezioni sul Lavoro, ASL, etc.) tengono conto ai fini della programmazione delle attività ispettive;
- hanno il compito di comunicare all’INAIL le aziende che hanno aderito al sistema della pariteticità nonché di comunicare i nominativi dei RLST.
Dunque, l’organismo paritetico rappresenta la sede primaria per l’elaborazione del programmi formativi ed il continuo miglioramento del processo educativo in tema di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.