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Perché affidarsi ad un ente paritetico?
La “formazione” è definita dall’art. 2, comma 1, lett. bb T.U. come quel: “processo educativo attraverso il quale vengono trasferite ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda ed alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi”.
La “formazione”, al pari dell’”informazione”, costituisce sia un dovere a carico del datore di lavoro che un diritto/dovere del lavoratore (artt. 36 e 37 T.U.).
L’art. 7-bis stabilisce che la formazione venga effettuata presso organismi paritetici di cui all’art. 51; il comma 12 specifica che “la formazione dei lavoratori e del loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici durante l’orario di lavoro, senza comportare onori economici a carico dei lavoratori.
Riteniamo di dover ulteriormente sottolineare che l’organismo paritetico sia la sede di prima istanza per la risoluzione di controversie che abbiano ad oggetto l’applicazione di diritti di informazione e formazione.
In conclusione:
- la collaborazione con gli organismi paritetici rappresenta un supporto di primaria importanza ai fini della formazione dei lavoratori (inclusi i dirigenti ed i preposti) e dei loro rappresentanti;
- il datore di lavoro è tenuto a garantire uno standard di “formazione” in linea con quanto previsto dall’art.37 T.U. potendo avvalersi anche di soggetti formatori esterni (consulenti, centri di formazione) che al termine del corso di formazione siano abilitati a rilasciare attestazioni di partecipazione col patrocinio dell’ente bilaterale.
Per la stipula delle convenzioni contattare il numero verde specificato nella home page o compilare l’apposito modulo di richiesta scaricabile in formato pdf, nel link sotto specificato.